Art. 2

Art. 2

In vigore dal 16 dic 1991
1. Le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3833/90 continuano ad essere applicabili ai prodotti che sono originari dei paesi elencati all' e che non figurano nell'allegato del presente regolamento ma che figurano nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 3833/90. 2. Le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3833/90 continuano ad essere applicabili ai prodotti disciplinati nel capitolo 3 della tariffa doganale comune ed originari di Panama.
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