Art. 1 · Il regolamento (CEE) N. 3309/85 è così modificato:

Art. 1

Il regolamento (CEE) N. 3309/85 è così modificato:

In vigore dal 16 dic 1991
1) Il testo dell', secondo trattino è sostituito dal testo seguente: «- imballaggio, gli involucri protettivi, quali carte, rivestimenti di paglia d'ogni genere, cartoni e casse utilizzati per il trasporto di uno o più recipienti e/o per la loro presentazione in vista della vendita al consumatore finale,» 2) Nell'articolo 5, paragrafo 3: a) il testo del primo comma, terzo trattino è sostituito dal testo seguente: «- "extra dry", "extra trocken" o "extra seco": se il tenore di zucchero residuo è compreso tra 12 e 20 g/l,»; b) è inserito l'ultimo comma seguente: «Per indicare il tipo del prodotto, determinato dal tenore di zucchero residuo, sono ammesse nell'etichettatura unicamente le indicazioni di cui al primo e terzo comma.» 3) Il testo dell'articolo 10, paragrafo 1, secondo comma è sostituito dal testo seguente: «Il dispositivo di chiusura di cui al primo comma, lettera a), primo e secondo trattino non può essere rivestito da una capsula o da una lamina fabbricati a base di piombo.» 4) Il testo dell'articolo 11, paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente: «2. Se i recipienti contenenti un prodotto di cui all', paragrafo 1, sono presentati per la vendita al consumatore finale in un imballaggio, questo deve essere rivestito di un'etichettatura conforme alle disposizioni del presente regolamento. Le modalità intese ad evitare un rigore eccessivo nel caso di imballaggi specifici contenenti, in piccole quantità, i prodotti di cui all', paragrafo 1, soli o associati ad altri prodotti, sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 83 del regolamento (CEE) n. 822/87.» 5) L'articolo 13 è così modificato: a) il paragrafo 1 è completato dal comma seguente: «Il nome geografico che designa una regione determinata per un v.s.q.p.r.d. deve essere sufficientemente preciso e notoriamente connesso con l'area di produzione affinché, in considerazione delle situazioni esistenti, si possano evitare le confusioni.» b) è inserito il paragrafo seguente: «3. In deroga al paragrafo 2, lettera b), il titolare di un marchio conosciuto e registrato per un prodotto di cui all', paragrafo 1, che contenga termini identici al nome di una regione determinata o al nome di un'unità geografica più piccola di una regione determinata può, anche se non ha diritto all'impiego di questo nome ai sensi del paragrafo 2, continuare ad usare questo marchio se corrisponde all'identità del suo titolare originario o del prestanome originario, purché la registrazione del marchio sia stata fatta almeno 25 anni prima del riconoscimento ufficiale del nome geografico in questione da parte dello Stato membro produttore a norma dell', paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 823/87 per quanto riguarda i v.q.p.r.d. e il marchio sia stato effettivamente utilizzato senza interruzioni. I marchi conformi alle condizioni del primo comma non possono essere opposti all'utilizzazione dei nomi delle unità geografiche utilizzati per la designazione di un v.q.p.r.d.»
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