Art. 1 · Il regolamento (CEE) n. 2392/89 è così modificato:

Art. 1

Il regolamento (CEE) n. 2392/89 è così modificato:

In vigore dal 16 dic 1991
1) Nell'articolo 4, paragrafo 4, ultimo comma la data del 31 agosto 1991 è sostituita da quella del 31 agosto 1993. 2) All'articolo 5, paragrafo 1, lettera f) e all'articolo 14, paragrafo 1, lettera e) è aggiunto il comma seguente: «Quanto precede non si applica all'utilizzazione del nome della varietà "Barbera" rispetto al nome della regione determinata "Conca de Barberá".» 3) Il testo dell'articolo 13, paragrafo 3, secondo comma, lettera b), è sostituito dal testo seguente: «b) del nome di un'unità geografica di cui al paragrafo 1, se il vino proviene da una miscela di uve, di mosti di uve, di vini nuovi ancora in fermentazione o, fino al 31 agosto 1995, di vini originari dell'unità geografica il cui nome è previsto per la designazione, con un prodotto ottenuto nella stessa regione determinata, ma fuori da tale unità, purché il v.q.p.r.d. in causa sia ottenuto per almeno l'85 % da uve raccolte nell'unità geografica di cui porta il nome;» 4) L'articolo 20, paragrafo 2 è completato dalla lettera seguente: «f) di una marca alle condizioni previste dall'articolo 40.» 5) L'articolo 27, paragrafo 2, è completato dal comma seguente: «La designazione può altresì essere completata dall'indicazione di una marca alle condizioni previste dall'articolo 40.» 6) Il testo dell'articolo 37, paragrafo 1, lettera e) è sostituito dal testo seguente: «e) il cui dispositivo di chiusura non sia rivestito da una capsula contenente piombo.» 7) L'articolo 40 è così modificato: a) il paragrafo 1 è completato dal comma seguente: «Il nome geografico che designa una regione determinata deve essere sufficientemente preciso e notoriamente connesso con l'area di produzione affinché in considerazione delle situazioni esistenti, si possano evitare le confusioni.»; b) il testo del paragrafo 3, secondo comma è sostituito dal testo seguente: «Inoltre il titolare di un marchio conosciuto e registrato per un vino o un mosto di uve che contenga termini identici al nome di una regione determinata o al nome di un'unità geografica più piccola di una regione determinata può, anche se non ha diritto a questo nome a norma del paragrafo 2, continuare ad usare tale marchio se corrisponde all'identità del suo titolare originario o del prestanome originario, purché la registrazione del marchio sia stata fatta almeno 25 anni prima del riconoscimento ufficiale del nome geografico in questione da parte dello Stato membro produttore a norma dell', paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 823/87 per quanto riguarda i v.q.p.r.d. e il marchio sia stato effettivamente utilizzato senza interruzione. I marchi conformi alle condizioni del primo e del secondo comma non possono essere opposti all'utilizzazione dei nomi delle unità geografiche utilizzati per la designazione di un v.q.p.r.d. o di un vino da tavola.»
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