Art. 9

Art. 9

In vigore dal 12 dic 1991
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire la piena osservanza delle disposizioni del presente regolamento. 2. Le modalità d'applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE, specie per quanto concerne: - la superficie minima da coltivare; esse vengono fissate tenendo particolarmente conto delle esigenze di controllo e dell'obiettivo perseguito in materia di efficacia del regime; - i controlli; questi ultimi includono, fra l'altro, operazioni di telerilevamento e/o verifiche della plausibilità sulla base dei documenti ufficiali obbligatori già disponibili presso le amministrazioni nazionali; - la data di cui all', paragrafo 2; essa può essere modificata per determinate regioni, in funzione di circostanze normali o eccezionali.
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