Art. 8

Art. 8

In vigore dal 12 dic 1991
Gli importi dei pagamenti, le disposizioni che disciplinano il versamento dei pagamenti diretti, le dimensioni minime delle regioni e le altre modalità per l'applicazione del presente regolamento sono adottati dalla Commissione secondo la procedura prevista all'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE.
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