Art. 7

Art. 7

In vigore dal 12 dic 1991
1. I pagamenti diretti ai coltivatori di colza e ravizzone sono riservati ai coltivatori che utilizzano sementi di qualità e varietà certificate. 2. La Commissione può decidere, secondo la procedura prevista all'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE, quali semi di colza e ravizzone sono ammissibili all'aiuto in applicazione del paragrafo 1.
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