Art. 6
1. I pagamenti sono soggetti ad un sistema di superfici massime garantite. Tali superfici massime garantite sono:
In vigore dal 12 dic 1991
Soia
CEE 12 509 000 ha
Colza e ravizzone
CEE 12 2 377 000 ha
Girasole
Spagna 1 411 000 ha
Portogallo 122 000 ha
Resto della CEE 1 202 000 ha.
2. Se la superficie coltivata a grani oleaginosi supera la relativa superficie massima garantita, i pagamenti diretti sono ridotti di tante unità percentuali quante sono le unità percentuali in eccesso. L'applicazione di questa disposizione si basa unicamente sulle superfici per le quali è presentata una domanda di pagamento diretto. I relativi pagamenti diretti sono ridotti dalla Commissione dopo che siano stati calcolati gli importi regionali di riferimento finali.
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