Art. 5

Art. 5

In vigore dal 12 dic 1991
Per quanto riguarda la Spagna e il Portogallo verrà stabilito un importo di riferimento previsionale nazionale per i produttori di semi di girasole quale punto di partenza per la regionalizzazione nell'ambito di tali paesi. Detti importi saranno fissati a 292 ECU/ha per la Spagna, e a 272 ECU/ha per il Portogallo. Essi saranno fissi a meno che non si superino le superfici massime garantite per la Spagna o il Portogallo e saranno soggetti ad eventuali adeguamenti in seguito ad evoluzioni del prezzo del mercato mondiale come previsto agli . Per la Spagna, l'importo verrà adeguato per gli anni successivi al fine di rispecchiare le tappe di transizione previste nel trattato di adesione.
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