Art. 4

Art. 4

In vigore dal 12 dic 1991
1. I produttori stabiliti nella Comunità che seminano e intendono raccogliere i prodotti menzionati all' possono richiedere l'applicazione di un sistema regionalizzato di pagamenti diretti. Il pagamento diretto è versato al produttore che ne fa domanda, sempreché il diritto a tale pagamento sia stato riconosciuto dallo Stato membro nel cui territorio è situata l'azienda. 2. Per avere diritto ad un pagamento il produttore deve, entro la data stabilita per la regione in questione: - aver provveduto alla semina, e - aver inoltrato domanda. 3. Ogni domanda può essere presentata soltanto per i seminativi coltivati durante il periodo 1989/1990 - 1990/1991, compresi quelli per i quali si provi la messa a riposo in virtù di un programma che fruisca di aiuti pubblici, temporaneamente a prato come parte di una rotazione di seminativi o, eccezionalmente, come seminativi messi a riposo nel corso di detto periodo. 4. La domanda deve essere corredata: a) della menzione della superficie coltivata per ogni seme oleoso, e b) di un piano di coltivazione dettagliato indicante le superfici destinate alla coltura delle oleaginose o di un contratto di coltura con un primo acquirente riconosciuto. 5. I produttori che presentano una domanda hanno diritto ad un pagamento anticipato non superiore al 50 % dell'importo di riferimento regionale previsionale. Gli Stati membri eseguono i necesssari controlli per verificare l'effettivo diritto all'anticipo. Una volta provato il diritto all'anticipo, questo dovrebbe essere versato. 6. Le domande di ulteriori pagamenti debbono fornire la prova che il raccolto ha avuto luogo, comprovando che detto raccolto è stato venduto o che esso è tuttora proprietà del produttore. Dopo che la Commissione ha pubblicato gli importi di riferimento regionali finali, è versato un saldo pari alla differenza tra l'ammontare dell'anticipo e l'importo di riferimento regionale finale. Qualora il produttore dimostri di aver conservato la proprietà del prodotto per un periodo da stabilirsi, può essergli versato un premio di ordinata commercializzazione. L'importo e le condizioni cui è subordinato il riconoscimento del relativo diritto sono adottati dalla Commissione secondo la procedura prevista all'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE. 7. In deroga alle disposizioni che precedono, i produttori che coltivano semi di soia come coltura intercalare devono presentare la loro domanda anteriormente al 30 maggio, nel rispetto delle altre condizioni del presente articolo. A questi produttori non viene corrisposto alcun anticipo. 8. Il calendario del sistema regionalizzato di pagamenti per i richiedenti è stabilito dalla Commissione secondo la procedura prevista all'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE.
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