Art. 12

Art. 12

In vigore dal 12 dic 1991
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 12 dicembre 1991. Per il Consiglio Il Presidente P. BUKMAN (1) GU n. C 255 dell'1. 10. 1991, pag. 8. (2) Parere reso il 9 dicembre 1991 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (3) Parere reso il 31 ottobre 1991 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (4) Regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1720/91 (GU n. L 162 del 26. 6. 1991, pag. 27). (5) Regolamento (CEE) n. 1491/85 del Consiglio, del 23 maggio 1985, recante misure speciali per i semi di soia (GU n. L 151 del 10. 6. 1985, pag. 15), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1724/91 (GU n. L 162 del 26. 6. 191, pag. 35). (6) GU n. C 255 dell'1. 10. 1991, pag. 8.
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