Art. 11

Art. 11

In vigore dal 12 dic 1991
Qualora si rendano necessarie misure supplementari o transitorie per facilitare il passaggio dal regime in vigore a quello istituito dal presente regolamento, specialmente nel caso in cui l'introduzione del nuovo regime provochi notevoli difficoltà per determinati prodotti, tali misure sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1991:3766:oj#art-11