Art. 10

Art. 10

In vigore dal 12 dic 1991
1. Le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1491/85 e le disposizioni connesse dei regolamenti in vigore al 30 giugno 1992 continuano ad applicarsi anche dopo tale data alla soia raccolta nella Comunità e identificata entro il 30 giugno 1992. 2. Le disposizioni del regolamento n. 136/66/CEE e le disposizioni connesse dei regolamenti in vigore al 30 giugno 1992 continuano ad applicarsi anche dopo tale data ai semi di colza e ravizzone e ai semi di girasole raccolti nella Comunità e identificati entro il 30 giugno 1992. 3. Le disposizioni riguardanti il regime comunitario di sostegno dei prodotti di cui ai paragrafi 1 e 2 restano in vigore fintantoché i prodotti in questione continuino ad aver diritto all'aiuto della Comunità. Le misure transitorie per facilitare lo smaltimento o l'ordinata commercializzazione di questi prodotti sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE. 4. Il regolamento n. 136/66/CEE e il regolamento (CEE) n. 1491/85, nonché le relative modalità di applicazione restano in vigore fintantoché rimangono compatibili con le disposizioni del presente regolamento.
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