Art. 7

Art. 7

In vigore dal 12 dic 1991
Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1992. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 12 dicembre 1991. Per il Consiglio Il Presidente J. G. M. ALDERS (1) GU n. L 99 del 16. 4. 1988, pag. 49. (2) GU n. L 287 del 20. 10. 1988, pag. 1.
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