Art. 5

Art. 5

In vigore dal 12 dic 1991
La Commissione provvede alla contabilizzazione degli importi delle quote aperte per gli Stati membri conformemente agli e informa ciascuno di essi non appena le pervengono le notifiche, in merito al grado di utilizzazione della riserva. La Commissione informa gli Stati membri del volume della riserva dopo i versamenti effettuati a norma dell'.
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