Art. 5
In vigore dal 12 dic 1991
La Commissione provvede alla contabilizzazione degli importi delle quote aperte per gli Stati membri conformemente agli e informa ciascuno di essi non appena le pervengono le notifiche, in merito al grado di utilizzazione della riserva.
La Commissione informa gli Stati membri del volume della riserva dopo i versamenti effettuati a norma dell'.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1991:3732:oj#art-5