Art. 3

Art. 3

In vigore dal 12 dic 1991
Se la quota iniziale di uno Stato membro, quale fissata all', paragrafo 2 è utilizzata integralmente, si applicano le disposizioni qui di seguito indicate. Se un importatore presenta in uno Stato membro una dichiarazione di immissione in libera pratica per un prodotto di cui al presente regolamento e se questa dichiarazione è accettata dalle autorità doganali, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo dalla riserva di cui all', paragrafo 3, di un quantitativo corrispondente a questo fabbisogno. Le domande di prelievo con l'indicazione della data di accettazione delle dichiarazioni devono essere trasmesse senza ritardi alla Commissione. I prelievi sono accordati dalla Commissione in funzione della data di accettazione delle dichiarazioni di immissione in libera pratica, da parte delle autorità doganali dello Stato membro interessato, nella misura in cui il saldo disponibile lo permetta. Se uno Stato membro non utilizza i quantitativi prelevati, esso li riversa non appena possibile nel volume del contingente. L'assegnazione è fatta proporzionalmente alle domande, se i quantitativi richiesti sono superiori al saldo disponibile del volume dei contingenti. Gli Stati membri sono informati dalla Commissione dei prelievi effettuati.
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