Art. 2
In vigore dal 6 dic 1991
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 1991. Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione
(1) GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1. (2) GU n. L 163 del 26. 6. 1991, pag. 41. (3) GU n. L 375 del 23. 12. 1989, pag. 4. (4) GU n. L 268 del 29. 9. 1990, pag. 35. (5) GU n. L 193 del 17. 7. 1991, pag. 13.
Storico versioni
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