Art. 1
Il regolamento (CEE) n. 2814/90 è modificato come segue:
In vigore dal 6 dic 1991
1) All'articolo 3, è inserito il seguente comma:
« Inoltre, in via derogatoria per la campagna 1992, il periodo di presentazione delle domande di premio di cui all', paragrafo 1 e all', paragrafo 1, è il seguente:
- in Portogallo: dal 1o novembre 1991 al 31 gennaio 1992. »
2) All'articolo 4, il secondo paragrafo è modificato come segue:
« 2. Esso è applicabile ai premi da concedere per la campagna 1991 e per le campagne successive. Tuttavia, negli Stati membri in cui per la campagna 1990 si applica il regime di cui all'articolo 22, paragrafo 8 del regolamento (CEE) n. 3013/89, esso è applicabile ai premi da versare per la campagna 1990 per i quali non sono ancora state inoltrate le domande. »
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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