Art. 2

Art. 2

In vigore dal 6 dic 1991
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a partire dalla prima aggiudicazione nel mese di dicembre. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 1991. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24. (2) GU n. L 150 del 15. 6. 1991, pag. 16. (3) GU n. L 91 del 4. 4. 1989, pag. 5. (4) GU n. L 226 del 14. 8. 1991, pag. 6.
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