Art. 2

Art. 2

In vigore dal 6 dic 1991
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica allo zucchero C e all'isoglucosio C prodotti a decorrere dalla campagna di commercializzazione 1991/1992. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 1991. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4. (2) GU n. L 54 del 28. 2. 1991, pag. 22. (3) GU n. L 262 del 16. 9. 1981, pag. 14. (4) GU n. L 7 del 10. 1. 1991, pag. 25.
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