Art. 1
Il regolamento (CEE) n. 2670/81 è modificato come segue:
In vigore dal 6 dic 1991
1) All', paragrafo 2, secondo comma, gli importi di 1,25 ecu per 100 chilogrammi sono sostituiti dall'importo di 1 ecu per 100 chilogrammi.
2) All'articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e b), l'importo di 1,25 ecu è sostituito dall'importo di 1 ecu.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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