Art. 2

Art. 2

In vigore dal 5 dic 1991
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 1991. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 173 del 6. 7. 1990, pag. 5. (2) GU n. L 121 del 16. 5. 1991, pag. 11. (3) GU n. L 33 dell'8. 2. 1979, pag. 1. (4) GU n. L 42 del 16. 2. 1991, pag. 27.
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