Art. 1
L'articolo 28 del regolamento (CEE) n. 1274/91 è sostituito dal seguente:
In vigore dal 5 dic 1991
« Articolo 28
Le diciture di cui al presente regolamento, da apporre sulle uova e sugli imballaggi, sono redatte:
- per la vendita al minuto in una lingua facilmente compresa dagli acquirenti nello Stato membro in cui detta vendita ha luogo, ai sensi dell'articolo 14 della direttiva 79/112/CEE del Consiglio (*); la presente disposizione non impedisce peraltro che dette indicazioni siano fornite in più lingue;
- negli altri casi in una o più lingue della Comunità.
(*) GU n. L 33 dell'8. 2. 1979, pag. 1. »
Storico versioni
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