Art. 2

Art. 2

In vigore dal 3 dic 1991
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 3 dicembre 1991. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 366 del 29. 12. 1990, pag. 30. (2) GU n. L 85 del 5. 4. 1991, pag. 23. (3) GU n. L 288 del 18. 10. 1991, pag. 25. ALLEGATO Gruppi Codice NC Designazione delle merci Massimali indicativi per il 1991 1 ex 0102 90 Animali vivi della specie bovina, delle specie domestiche, diversi dai riproduttori di razza pura e dagli animali per corride (in capi) 12 000 2 0201 10 0201 20 - carni degli animali della specie bovina, fresche o refrigerate, non disossate 3 0201 30 - carni degli animali della specie bovina, fresche o refrigerate, disossate (in tonnellate equivalente peso carcassa) 32 500 4 0202 10 0202 20 - carni degli animali della specie bovina, congelate, non disossate 5 0202 30 - carni degli animali della specie bovina, congelate, disossate (in tonnellate equivalente peso carcassa) 3 300
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