Art. 2

Art. 2

In vigore dal 28 nov 1991
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 1991. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 370 del 30. 12. 1986, pag. 1. (2) GU n. L 174 del 7. 7. 1990, pag. 6. (3) GU n. L 136 del 26. 5. 1987, pag. 1. (4) GU n. L 204 del 25. 7. 1987, pag. 1. (5) GU n. L 81 del 28. 3. 1991, pag. 108. ALLEGATO LOTTO A 1. Azione n. (1): 761/91. 2. Programma: 1991. 3. Beneficiario (8): Mozambico. 4. Rappresentante del beneficiario (2) Tropic, Carlos Borralho, Director Geral, Av. Zedequias Manganhela 518, CPR 4448, Maputo, Moçambique (tel 43 01 19, 43 01 20, 43 01 29; fax: 43 01 28). 5. Luogo o paese di destinazione: Mozambico. 6. Prodotto da mobilitare: zucchero bianco. 7. Caratteristiche e qualità della merce (3): vedi GU n C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1 (V.A.1). 8. Quantitativo globale: 400 t. 9. Numero di lotti: 1. 10. Condizionamento e marcatura (4): vedi GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1 (V.A.2 e A.3). Iscrizioni in portoghese. 11. Modo di mobilitazione del prodotto (7): zucchero prodotto nella Comunità, a norma dell'articolo 24, paragrafo 1 bis, sesto comma, lettere a) e b) del regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio (GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4). 12. Stadio di fornitura: reso porto di sbarco - franco banchina. 13. Porto d'imbarco: - 14. Porto di sbarco indicato dal beneficiario: - 15. Porto di sbarco: Maputo. 16. Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco: - 17. Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto d'imbarco: dall'1 al 10. 1. 1992. 18. Data limite per la fornitura: 31. 1. 1992. 19. Procedura per determinare le spese di fornitura: gara. 20. In caso di gara, scadenza per la presentazione delle offerte: 17. 12. 1991, ore 12. 21. A. In caso di seconda gara: a) scadenza per la presentazione delle offerte: 7. 1. 1992, ore 12; b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto d'imbarco: dal 20. 1 al 31. 1. 1992; c) data limite per la fornitura: 20. 2. 1992. B. In caso di terza gara: a) scadenza per la presentazione delle offerte: 21. 1. 1992, ore 12; b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto d'imbarco: dal 5. 2 al 15. 2. 1992; c) data limite per la fornitura: 5. 3. 1992. 22. Importo della garanzia di gara: 15 ECU/t. 23. Importo della garanzia di fornitura: 10 % dell'importo dell'offerta formulata in ecu. 24. Indirizzo a cui inviare le offerte (5): Bureau de l'aide alimentaire À l'attention de Monsieur N. Arend Bâtiment Loi 120, bureau 7/46 Rue de la Loi 200 B-1049 Bruxelles Telex AGREC 22037 B o 25670 AGREC B 25. Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario (6): restituzione applicabile il 20. 11. 1991, fissata dal regolamento (CEE) n. 3364/91 della Commissione (GU n. L 318 del 20. 11. 1991, pag. 33). Note (1) Il numero dell'azione è da citare nella corrispondenza. (2) Delegato della Commissione che l'aggiudicatario deve contattare: vedi elenco pubblicato nella GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 33. (3) L'aggiudicatario rilascia al beneficiario un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che per il prodotto da consegnare le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare, nello Stato membro in questione non sono superate. Il certificato di radioattività deve indicare il tenore in cesio 134 e 137. L'aggiudicatario trasmette al beneficiario o al suo rappresentante, al momento della consegna, i seguenti documenti: - certificato d'origine, - certificato fitosanitario. (4) Ai fini di un eventuale nuovo insaccamento, l'aggiudicatario fornisce il 2 % dei sacchi vuoti che devono essere della stessa qualità di quelli contenenti la merce e recare l'iscrizione, seguita da una R maiuscola. (5) Per non sovraccaricare il servizio telex, si invitano i concorrenti a presentare, entro la data e l'ora stabilita al punto 20 del presente allegato, la prova della costituzione della cauzione di gara di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2200/87, preferibilmente: - per fattorino all'ufficio di cui al punto 24 del presente allegato; - oppure per telefax ad uno dei seguenti numeri di Bruxelles: - 235 01 30, - 235 01 32, - 236 10 97, - 236 20 05. - 236 33 04. (6) Il regolamento (CEE) n. 2330/87 della Commissione (GU n. L 210 dell'1. 8. 1987, pag. 56), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2226/89 (GU n. L 214 del 25. 7. 1989, pag. 10), si applica alle restituzioni all'esportazione ed eventualmente gli importi compensativi monetari e adesione al tasso rappresentativo ai coefficienti monetari. La data di cui all' del citato regolamento corrisponde a quella di cui al numero 25 del presente allegato. (7) Per la constatazione della categoria dello zucchero è determinante l'applicazione della regola prevista dall'articolo 18, paragrafo 2, lettera a), secondo trattino del regolamento (CEE) n. 2103/77 (GU n. L 246 del 27. 9. 1977, pag. 12). (8) L'aggiudicatario si mette in contatto con il beneficiario quanto prima per stabilire i documenti di spedizione necessari e per la loro distribuzione.
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