Art. 2

Art. 2

In vigore dal 26 nov 1991
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 1991. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 67 del 14. 3. 1991, pag. 21. (2) GU n. L 310 del 12. 11. 1991, pag. 1. (3) GU n. L 202 del 25. 7. 1991, pag. 39. (4) GU n. L 202 del 25.7.1991, pag. 39.
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