Art. 4
L'articolo 6 del protocollo n. 2 è modificato come segue:
In vigore dal 25 nov 1991
1) Nel paragrafo 2, le parole «, paragrafo 3» sono sostituite da «, paragrafo 4» e le parole «della nomenclatura di Bruxelles» da «del sistema armonizzato».
2)È aggiunto il paragrafo seguente:
«4. Gli assortimenti, ai sensi della regola generale 3 del sistema armonizzato, sono considerati come originari a condizione che tutti gli articoli che entrano nella loro composizione siano originari. Tuttavia, un assortimento composto di articoli originari e non originari è considerato come originario nel suo insieme, a condizione che il valore degli articoli non originari non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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