Art. 2
Il testo dell'articolo 3 del protocollo n. 2 è sostituito dal testo seguente:
In vigore dal 25 nov 1991
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1. Nel presente protocollo, con i termini "capitoli" e "voci" s'intendono i capitoli e le voci doganali (codici a quattro cifre) utilizzati nella nomenclatura che costituisce il "sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci" (qui di seguito denominato "sistema armonizzato" oppure SA).
Con il termine "classificato" s'intende la classificazione di un prodotto o di un materiale in una determinata voce doganale.
2. Ai fini dell', sono considerati materiali non originari quelli sufficientemente lavorati o trasformati quando il prodotto ottenuto è classificato in una voce doganale diversa da quella in cui sono classificati tutti i materiali non originari impiegati per la sua fabbricazione, fatte salve le disposizioni dei paragrafi 3 e 4.
3. Se un prodotto è citato nelle colonne 1 e 2 della lista figurante nell'allegato III, le condizioni stabilite per detto prodotto nella colonna 3 si applicano in luogo della norma di cui al paragrafo 2.
4. Ai fini dell'applicazione dell', le seguenti lavorazioni o trasformazioni sono sempre considerate insufficienti a conferire il carattere originario indipendentemente dal cambiamento o meno della voce doganale:
a) le manipolazioni destinate ad assicurare la conservazione tal quale delle merci durante il loro trasporto e magazzinaggio (ventilazione, spanditura, essiccazione, refrigerazione, immersione in acqua salata, solforata o addizionata con altre sostanze, estrazione di parti avariate e operazioni analoghe);
b)le semplici operazioni di spolveratura, di vagliatura, di cernita, di classificazione, di assortimento (ivi compresa la composizione di serie di merci), di lavatura, di verniciatura, di riduzione in pezzi;
c)i) i cambiamenti dell'imballaggio e le divisioni e le riunioni dei colli;
ii)la semplice immissione in bottiglie, boccette, sacchi, nonché la semplice sistemazione in astucci, scatole e su tavolette, ecc., ed ogni altra semplice operazione di condizionamento;
d)l'apposizione sui prodotti o sul loro imballaggio di marchi, etichette, o altri segni distintivi similari;
e)la semplice miscela di prodotti, anche di specie differenti, quando uno o più composti della miscela non corrispondono alle condizioni fissate dal presente protocollo per poter essere considerati originari;
f)la semplice riunione di parti di articoli per costituire un articolo completo;
g)il cumulo di due o più operazioni indicate alle lettere da a) ad f);
h)la macellazione degli animali.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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