Art. 2

Art. 2

In vigore dal 25 nov 1991
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 25 novembre 1991. Per il Consiglio Il Presidente J. M. M. RITZEN (1) GU n. L 61 del 14. 3. 1971, pag. 2. (2) GU n. L 217 del 27. 7. 1989, pag. 2. (3) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 1. (4) GU n. L 54 del 28. 2. 1991, pag. 4.
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