Art. 1

Art. 1

In vigore dal 25 nov 1991
La posizione comune della Comunità in vista delle decisioni del consiglio di associazione CEE-Malta relative ad un riesame delle modifiche apportate alle regole di origine in seguito all'introduzione del sistema armonizzato nel quadro della dichiarazione comune acclusa alla decisione n. 1/89 del suddetto consiglio di associazione è adottata secondo la procedura prevista all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 802/68.
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