Art. 3

Art. 3

In vigore dal 25 nov 1991
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 25 novembre 1991. Per il Consiglio Il Presidente J. M. M. RITZEN (1) GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1. (2) GU n. L 133 del 28. 5. 1991, pag. 20. (3) GU n. L 272 del 28. 9. 1991, pag. 1. (4) Vedi pagina 31 della presente Gazzetta ufficiale. (5) GU n. L 35 del 9. 2. 1982, pag. 1. Regolamento modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 2978/91 (GU n. L 284 del 12. 10. 1991, pag. 1).
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