Art. 3
In vigore dal 25 nov 1991
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 25 novembre 1991. Per il Consiglio
Il Presidente
J. M. M. RITZEN
(1) GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1.
(2) GU n. L 133 del 28. 5. 1991, pag. 20.
(3) GU n. L 272 del 28. 9. 1991, pag. 1.
(4) Vedi pagina 31 della presente Gazzetta ufficiale.
(5) GU n. L 35 del 9. 2. 1982, pag. 1. Regolamento modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 2978/91 (GU n. L 284 del 12. 10. 1991, pag. 1).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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