Art. 1

Art. 1

In vigore dal 25 nov 1991
1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di accendini tascabili a pietra focaia e a gas, non ricaricabili, del codice NC ex 9613 10 00 (codice Taric 9613 10 00*10), originari del Giappone, della Repubblica popolare cinese, della Repubblica di Corea e della Tailandia. 2. L'aliquota del dazio, applicabile al prezzo netto franco frontiera comunitaria, al lordo del dazio, è la seguente: a) 35,7 % per i prodotti originari del Giappone, b) 16,9 % per i prodotti originari della Repubblica popolare cinese, c) 22,7 % per i prodotti originari della Repubblica di Corea, d) 14,1 % per i prodotti originari della Tailandia (codice addizionale Taric 8543), fatta eccezione per i prodotti fabbricati e venduti all'esportazione nella Comunità dalla Politop Co. Ltd, Bangkok, per i quali l'aliquota è del 5,8 % (codice addizionale Taric 8544). 3. Il dazio di cui al paragrafo 2, lettera d) non si applica agli accendini tascabili a pietra focaia e a gas, non ricaricabili, esportati nella Comunità dalla società Thai Merry Co. Ltd (codice addizionale Taric 8542). 4. Si applicano le disposizioni in vigore in materia di dazi doganali.
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