Art. 8
In vigore dal 25 nov 1991
1. Ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85, l'esigenza principale relativa alla fornitura è la consegna dei prodotti alle condizioni stabilite.
Si considera che il quantitativo fornito soddisfi tale esigenza se il peso netto constatato all'atto della presa in consegna da parte del beneficiario non è inferiore di oltre l'1 % al quantitativo previsto.
2. La cauzione di consegna viene svincolata dopo che l'aggiudicatario abbia fornito all'organismo d'intervento interessato i documenti citati all'.
Storico versioni
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