Art. 7
In vigore dal 25 nov 1991
1. La fabbricazione e il condizionamento dei prodotti di cui agli allegati I e II sono oggetto di un controllo da parte dell'organismo designato dallo Stato membro nel quale si trova l'impianto di fabbricazione e di condizionamento.
L'aggiudicatario si sottopone ai controlli effettuati da tale organismo e gli comunica a tal fine i luoghi e i periodi di fabbricazione e di condizionamento del prodotto oggetto della fornitura con un anticipo di almeno cinque giorni, nonché l'indirizzo del deposito.
2. Al termine dei controlli di cui al paragrafo 1 l'organismo rilascia un certificato in cui si attesta:
- la conformità dei prodotti alle esigenze del presente regolamento;
- che il latte usato per la fabbricazione dei prodotti proviene da animali in buona salute, immuni da afta epizootica e da ogni altra malattia infettiva o contagiosa.
Storico versioni
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