Art. 5

Art. 5

In vigore dal 25 nov 1991
Entro i cinque giorni feriali successivi alla notifica dell'assegnazione della fornitura, l'aggiudicatario trasmette all'organismo indicato all' la prova della costituzione, a favore di detto organismo, di una cauzione di consegna pari al 10 % dell'importo dell'offerta, conformemente al titolo III del regolamento (CEE) n. 2220/85. Tale prova è costituita da un documento rilasciato dal garante.
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