Art. 3

Art. 3

In vigore dal 25 nov 1991
1. Sulla base delle offerte ricevute, la Commissione decide per ciascuna delle quattro partite, entro i cinque giorni feriali successivi al termine per la presentazione delle offerte, di fissare un importo massimo per la fornitura o di non procedere all'aggiudicazione, in particolare qualora le offerte presentate siano superiori ai prezzi normalmente praticati sul mercato. Qualora venga fissato un importo massimo per una partita, la fornitura viene aggiudicata agli offerenti che hanno presentato un'offerta di importo pari o inferiore. 2. Ai fini esclusivi del raffronto tra offerte, si tiene conto degli importi compensativi « adesione» per i prodotti fabbricati nei nuovi Stati membri. 3. Entro tre giorni lavorativi dalla data in cui viene notificata agli Stati membri la decisione della Commissione, l'organismo d'intervento interessato comunica a tutti gli offerenti l'esito della loro partecipazione alla gara tramite lettera raccomandata, telescritto o avviso contro ricevuta.
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