Art. 2

Art. 2

In vigore dal 25 nov 1991
1. Gli offerenti partecipano alla gara nel modo seguente. Le offerte sono presentate per iscritto a uno degli organismi d'intervento elencati nell'allegato VI, contro ricevuta o a mezzo raccomandata, entro le ore 12.00 del 28 novembre 1991. Le offerte possono inoltre essere inviate tramite telecomunicazione scritta. Qualora, in applicazione dell', paragrafo 1, la fornitura non venga aggiudicata, è previsto un secondo termine per la presentazione delle offerte, fissato alle ore 12.00 del 10 dicembre 1991. 2. Gli organismi d'intervento trasmettono alla Commissione (8) le offerte pervenute entro le ore 12 del giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. La trasmissione comporta per ciascuna offerta gli elementi indicati al paragrafo 3, lettere a), b), c) e d). Se non sono state presentate offerte, gli Stati membri ne informano la Commissione entro lo stesso termine. 3. L'offerta è vaida soltanto se: a) fa chiaro riferimento a una delle quattro partite di cui all' del presente regolamento; b) indica il nome e l'indirizzo dell'offerente stabilito nella Comunità, in particolare il suo numero di telex e/o telefax; c) verte su uno o più lotti di: - 75 t per gli alimenti di cui all'allegato I; - 250 t per il latte intero in polvere di cui all'allegato II; d) indica per ciascun lotto l'importo dell'offerta, espresso in ecu/t; e) indica per ciascun lotto di cui alla lettera c) l'indirizzo esatto del luogo di fabbricazione, del luogo di condizionamento nonché dei depositi di partenza, i quali devono essere situati nello stesso Stato membro; f) è corredata della prova dell'avvenuta costituzione da parte dell'offerente di una cauzione di gara di 20 ecu/t a favore dell'organismo d'intervento interessato, conformemente alle disposizioni del titolo III del regolamento (CEE) n. 2220/85. Tale prova è costituita da un documento rilasciato dal garante. 4. Qualora non venga presentata conformemente alle disposizioni del presente articolo o contenga disposizioni diverse da quelle fissate per la gara, l'offerta non è valida. 5. L'offerta non può essere modificata né ritirata.
Storico versioni

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