Art. 1
In vigore dal 25 nov 1991
1. In applicazione del regolamento (CEE) n. 597/91, si procede all'apertura di una gara per la fornitura di quattro partite di latte per neonati e di latte intero in polvere secondo le condizioni stabilite dal presente regolamento.
2. La fornitura prevede:
a) la fabbricazione di:
- A: 525 t di alimenti per neonati di cui al punto 1A dell'allegato I;
- B: 825 t di alimenti di svezzamento per neonati e bambini piccoli di cui al punto 1B dell'allegato I;
- C: 150 t di alimenti delattosati per neonati e bambini piccoli di cui al punto 1C dell'allegato I;
- D: 2 000 t di latte intero in polvere di cui al punto 1 dell'allegato II.
Le merci sono condizionate secondo le prescrizioni degli allegati I e II, rispettivamente;
b) la consegna e lo scarico dei prodotti ai rispettivi indirizzi indicati nell'allegato III, entro il 31 gennaio 1992.
Storico versioni
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