Art. 2

Art. 2

In vigore dal 22 nov 1991
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 22 novembre 1991. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 370 del 30. 12. 1986, pag. 1. (2) GU n. L 174 del 7. 7. 1990, pag. 6. (3) GU n. L 136 del 26. 5. 1987, pag. 1. (4) GU n. L 204 del 25. 7. 1987, pag. 1. (5) GU n. L 81 del 28. 3. 1991, pag. 108. ALLEGATO 1. Azione n. (1): 1417/90. 2. Programma: 1990. 3. Beneficiario (6): République du Zaïre, Département des finances. 4. Rappresentante del beneficiario (2): Minokin sprl, avenue de l'OUA, BP 3359, Kinshasa/Gombe. 5. Luogo o paese di destinazione: Zaire. 6. Prodotto da mobilitare: frumento tenero. 7. Caratteristiche e qualità della merce (3): vedi elenco pubblicato nella GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1, II.A.1.a. Caratteristiche specifiche: umidità massima 14 %. 8. Quantitativo globale: 4 000 t. 9. Numero dei lotti: 1. 10. Condizionamento e marcatura: alla rinfusa. 11. Modo di mobilitazione del prodotto: sul mercato della Comunità. 12. Stadio di fornitura: reso porto di sbarco - franco banchina. 13. Porto d'imbarco: - 14. Porto di sbarco indicato dal beneficiario: - 15. Porto di sbarco: Matadi. 16. Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco: - 17. Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto d'imbarco: dal 15 al 31. 12. 1991. 18. Data limite per la fornitura: dal 20 al 30. 1. 1992. 19. Procedura per determinare le spese di fornitura: gara. 20. Scadenza per la presentazione delle offerte: 10. 12. 1991, ore 12. 21. A. In caso di seconda gara: a) scadenza per la presentazione delle offerte: 17. 12. 1991, ore 12; b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto d'imbarco: dal 22. 12. 1991 al 7. 1. 1992; c) data limite per la fornitura: dal 27. 1 al 6. 2. 1992. B. In caso di terza gara: a) scadenza per la presentazione delle offerte: 7. 1. 1992, entro e non oltre le ore 12; b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto d'imbarco: dal 12 al 28. 1. 1992; c) data limite per la fornitura: dal 17 al 27. 2. 1992. 22. Importo della garanzia di gara: 5 ECU/t. 23. Importo della garanzia di fornitura: 10 % dell'importo dell'offerta espressa in ecu. 24. Indirizzo a cui inviare le offerte (4): Bureau de l'aide alimentaire À l'attention de Monsieur N. Arend Bâtiment Loi 120, bureau 7/46 Rue de la Loi 200 B-1049 Bruxelles Telex 22037 AGREC B o 25670 AGREC B 25. Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario (5): restituzione applicabile il 29. 11. 1991, fissata dal regolamento (CEE) n. 3134/91 della Commissione (GU n. L 297 del 29. 10. 1991, pag. 8). Note (1) Il numero dell'azione è da citare nella corrispondenza. (2) Delegato della Commissione che l'aggiudicatario deve contattare: vedi elenco pubblicato nella GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 33. (3) L'aggiudicatario rilascia al beneficiario un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che per il prodotto da consegnare le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare nello Stato membro in questione, non sono superate. Nel certificato di radioattività occorre indicare il tenore del cesio 134 e 137 e dello iodio 131. (4) Per non sovraccaricare il servizio telex, si invitano i concorrenti a presentare, entro la data e l'ora stabilita al punto 20 del presente allegato, la prova della costituzione della cauzione di gara di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2200/87, preferibilmente: - per fattorino all'ufficio di cui al punto 24 del presente allegato, - oppure per telefax ad uno dei seguenti numeri di Bruxelles: - 235 01 30, - 235 01 32, - 236 10 97, - 236 20 05, - 236 33 04. (5) Il regolamento (CEE) n. 2330/87 della Commissione (GU n. L 210 dell'1. 8. 1987, pag. 56) si applica alle restituzioni all'esportazione ed eventualmente agli importi compensativi monetari e adesione, al tasso rappresentativo e al coefficiente monetario. La data di cui all' del citato regolamento corrisponde a quella di cui al punto 25 del presente allegato. (6) L'aggiudicatario si mette in contatto con il beneficiario quanto prima per stabilire i documenti di spedizione necessari e per la loro distribuzione.
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