Art. 4
In vigore dal 22 nov 1991
A norma dell' del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio (4), il fatto generatore del diritto all'aiuto si considera avvenuto il 1o luglio 1991.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1991:3407:oj#art-4