Art. 2

Art. 2

In vigore dal 21 nov 1991
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è applicabile a partire dal 1o novembre 1991. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 21 novembre 1991. Per la Commissione Christiane SCRIVENER Membro della Commissione (1) GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1. (2) GU n. L 204 del 27. 7. 1991, pag. 21. (3) GU n. L 100 del 20. 4. 1991, pag. 14. (4) GU n. L 209 del 31. 7. 1991, pag. 22.
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