Art. 2

Art. 2

In vigore dal 21 nov 1991
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 1991. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 21 novembre 1991. Per la Commissione Christiane SCRIVENER Membro della Commissione (1) GU n. L 20 del 27. 1. 1979, pag. 1. (2) GU n. L 355 del 5. 12. 1989, pag. 22. (3) GU n. L 171 del 29. 6. 1991, pag. 1.
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