Art. 5
In vigore dal 20 nov 1991
1. L'organismo d'intervento tiene aggiornato e mette a disposizione degli interessati che ne facciano richiesta, un elenco con le indicazioni di cui all', paragrafo 2, lettera a) e i quantitativi corrispondenti. L'organismo d'intervento procede inoltre regolarmente, nella debita forma indicata nel bando di gara di cui all', paragrafo 2, alla pubblicazione di tale elenco aggiornato.
2. L'organismo d'intervento prende le disposizioni necessarie per consentire agli interessati di esaminare a loro spese, prima dell'offerta, campioni prelevati dal latte scremato in polvere messo in vendita.
Storico versioni
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