Art. 11

Art. 11

In vigore dal 20 nov 1991
1. Eseguito il versamento dell'importo di cui all', paragrafo 2 e costituita la cauzione di trasformazione cui all', paragrafo 2, l'organismo d'intervento rilascia un buono di ritiro nel quale sono indicati: a) il quantitativo in relazione al quale sussistono le condizioni enumerate in limine; b) il deposito nel quale detto quantitativo è immagazzinato; c) il termine ultimo per il ritiro del latte scremato in polvere; d) il termine ultimo per la denaturazione o la trasformazione in alimenti composti. 2. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte l'aggiudicatario prende in consegna il latte scremato in polvere aggiudicatogli. La presa in consegna può essere frazionata. Salvo caso di forza maggiore, se la presa in consegna del latte scremato in polvere non avviene entro il termine di cui al primo comma, il magazzinaggio del latte è a carico dell'aggiudicatario a partire dal giorno successivo alla data di scadenza del termine. 3. Il latte scremato in polvere è consegnato dall'organismo d'intervento in imballaggi recanti, in caratteri chiaramente visibili e leggibili, l'indicazione del presente regolamento.
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