Art. 2

Art. 2

In vigore dal 20 nov 1991
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 20 novembre 1991. Per la Commissione Manuel MARÍN Vicepresidente (1) GU n. L 379 del 31. 12. 1981, pag. 1. (2) GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 10. (3) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1. (4) GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9. (5) GU n. L 308 del 9. 11. 1991, pag. 34. (6) GU n. L 310 del 21. 11. 1985, pag. 1. (7) GU n. L 310 del 9. 11. 1990, pag. 18. ALLEGATO Specie: Salmone dell'Atlantico (Salmo salar) Codici NC ex 0302 12 00 ed ex 0303 22 00 (ECU/t netto) Definizione del prodotto Prezzo minimo all'importazione I. Fresco o refrigerato - intero 1 - 2 kg 2 924 2 - 3 kg 3 303 3 - 4 kg 3 573 4 kg e più 3 736 - eviscerato 1 - 2 kg 3 465 2 - 3 kg 3 898 3 - 4 kg 4 223 4 kg e più 4 331 - eviscerato e decapitato 1 - 2 kg 3 790 2 - 3 kg 4 277 3 - 4 kg 4 656 4 kg e più 4 765 II. Congelato (tutte le presentazioni) 1 - 2 kg 3 755 2 - 3 kg 4 104 3 - 4 kg 4 454 4 kg e più 4 803
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