Art. 7
In vigore dal 20 nov 1991
1. L'organismo d'intervento interessato comunica quanto prima a tutti i concorrenti il risultato della loro partecipazione alla gara e trasmette agli aggiudicatari, mediante telecomunicazione scritta, un avviso di aggiudicazione.
2. Se l'offerta più favorevole è presentata simultaneamente da più concorrenti, l'organismo d'intervento designa l'aggiudicatario mediante estrazione a sorte.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1991:3380:oj#art-7