Art. 6

Art. 6

In vigore dal 20 nov 1991
1. L'organismo d'intervento interessato trasmette le offerte ricevute alla Commissione entro non più di due ore dalla scadenza del termine di presentazione delle offerte. 2. La Commissione, operando secondo la procedura descritta all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75, fissa per ogni partita le spese massime di fornitura o decide di non dar seguito alle offerte ricevute.
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