Art. 11

Art. 11

In vigore dal 20 nov 1991
1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, per esigenza principale ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione (8) s'intende: a) per la cauzione di cui all', secondo comma, lettera b), il mantenimento dell'offerta e il ritiro della merce; b) per la cauzione di cui all', paragrafo 2, la consegna effettiva, nella fase di fornitura prevista, delle partite aggiudicate in condizioni di qualità che non differiscono in misura sostanziale da quelle che caratterizzavano la merce al momento del ritiro dal magazzino d'intervento. 2. La cauzione di cui all', secondo comma, lettera b), viene svincolata: - se l'offerta non è stata accolta, - dopo il ritiro della merce dall'aggiudicatario. 3. La cauzione di cui all' viene svincolata dopo che l'aggiudicatario abbia fornito il certificato di presa in consegna di cui all', paragrafo 3, e dopo che sia stata apportata la prova - attraverso l'analisi dei campioni prelevati a tal fine - che la qualità della merce fornita alle autorità rumene non presenta differenze sostanziali rispetto a quella constatata al momento del ritiro dal magazzino d'intervento. 4. Le spese di fornitura vengono rimborsate all'aggiudicatario previa presentazione dell'attestato di presa in consegna e del documento riguardante il trasporto.
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