Art. 7

Art. 7

In vigore dal 20 nov 1991
1. In base alle offerte pervenute e secondo la procedura di cui all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 804/68, si procede a fissare un prezzo minimo di vendita per il burro destinato a essere esportato tal quale e un prezzo minimo di vendita per il burro destinato a essere esportato previa trasformazione. L'offerta è rifiutata se il prezzo proposto è inferiore al prezzo minimo. Qualora, prendendo in considerazione varie offerte che indichino, per lo stesso deposito, gli stessi prezzi o comportino la stessa differenza rispetto al prezzo minimo, si superi il quantitativo ancora disponibile, l'aggiudicazione è effettuata ripartendo il quantitativo disponibile proporzionalmente ai quantitativi indicati nelle offerte in oggetto. Si può decidere di non dar seguito alla gara. 2. Contemporaneamente ai prezzi minimi di vendita e conformemente alla stessa procedura, sono fissati: a) l'importo delle cauzioni destinate a garantire l'esecuzione delle esigenze principali relative all'esportazione del burro tal quale entro il termine di cui all', paragrafo 3 o previa trasformazione entro il termine di cui all', paragrafo 5; b) il coefficiente relativo agli importi compensativi monetari eventualmente applicabili al burro venduto. 3. La conversione, in moneta nazionale, dei prezzi minimi di cui al paragrafo 1, dei prezzi che gli aggiudicatari dovranno pagare e dell'importo delle cauzioni di cui all', paragrafo 2, è effettuata applicando il tasso di conversione agricolo valido il giorno della scadenza del termine per la presentazione delle offerte della gara particolare. 4. Gli obblighi derivanti dalla gara non sono trasmissibili. 5. Ogni concorrente è immediatamente informato dall'organismo di intervento dell'esito della sua partecipazione alla gara particolare. 6. L'organismo di intervento rilascia un buono di prelievo, in cui sono riportati i seguenti dati: a) quantitativo per il quale la cauzione è stata costituita; b) deposito frigorifero in cui il quantitativo è immagazzinato; c) la data limite per il prelievo.
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