Art. 5
In vigore dal 20 nov 1991
1. Gli interessati partecipano alla gara particolare depositando l'offerta scritta presso l'organismo di intervento, contro ricevuta, oppure inviandola all'organismo di intervento per raccomandata o con ogni mezzo di telecomunicazione scritta.
2. Nell'offerta devono essere indicati:
a) il nome e l'indirizzo del concorrente,
b) il quantitativo totale richiesto,
c) la prevista destinazione del burro, precisando i quantitativi che saranno esportati tal quali oppure previa trasformazione,
d) il prezzo offerto per tonnellata di burro, escluse le tasse interne, franco deposito frigorifero, espresso in ecu,
e) i depositi frigoriferi in cui è immagazzinato il burro,
f) i quantitativi richiesti negli altri Stati membri.
3. L'offerta è valida soltanto se:
a) riguarda un quantitativo minimo di 500 t, tenuto conto dei quantitativi richiesti negli altri Stati membri,
b) è accompagnata dall'impegno scritto del concorrente ad esportare il burro attribuitogli tal quale entro il termine di cui all', paragrafo 3, oppure trasformato entro il termine indicato all', paragrafo 5;
c) è fornita la prova che, prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, il concorrente ha costituito la cauzione di gara di cui all', per la gara particolare di cui trattasi.
4. L'offerta non può essere ritirata dopo la scadenza del termine di cui all', paragrafo 2, per la presentazione delle offerte relative alla gara particolare di cui trattasi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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