Art. 2

Art. 2

In vigore dal 20 nov 1991
1. Il burro è venduto franco deposito frigorifero, conformemente alla procedura di gara permanente, garantita da ognuno degli organismi d'intervento per i relativi quantitativi di burro detenuto. 2. L'organismo di intervento pubblica un bando di gara, indicando in particolare: a) i quantitativi di burro messi in vendita, b) il termine e il luogo per la presentazione delle offerte. 3. Il bando di gara è pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee almeno otto giorni prima della scadenza del primo termine fissato per la presentazione delle offerte. L'organismo di intervento può provvedere ad altre pubblicazioni.
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